ASES – Statuto
Statuto
Art. 1 – Costituzione, denominazione e durata
E’ costituita la “Associazione di Studi Emanuele Severino”, denominata anche con l’acronimo: “ASES”.
L’Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle norme del Libro Primo Titolo II Capo III del codice civile e nonché dal presente Statuto.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Brescia.
Il cambiamento di indirizzo nell’ambito del territorio del comune di Brescia non costituisce modifica statutaria ed è deliberato dal Direttivo.
Eventuali sedi secondarie, ritenute necessarie per l’operatività dell’Associazione, possono essere istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 3 – Scopo e attività
L’Associazione ha esclusivamente scopi culturali, e propriamente quelli che si pongono in continuità con gli studi, le ricerche e il pensiero di Emanuele Severino.
Pertanto intende sviluppare la riflessione critica sulle grandi dimensioni dell’esistenza e quindi su: politica, religione, economia, arte, scienza, tecnica, diritto, storia, filosofia.
In questa prospettiva l’Associazione è interessata:
– alla formazione di una coscienza filosofica, scientifica, artistica e di una cultura aperte alla comprensione della condizione esistenziale umana;
– alla promozione dello sviluppo culturale, dei valori di equità e di benessere sociale, di qualificazione dell’ambiente sociale e della promozione di una pacifica convivenza umana;
– allo sviluppo delle relazioni tra tutti gli attori sociali in quanto luogo di incontro, di confronto, di riflessione, di innovazione, di verifica aperto a tutti gli attori della rete sociale, della formazione, della comunicazione, della cura e dell’economia sociale;
– alla gestione di iniziative e attività di ricerca, formazione, progettazione relative a tutti gli ambiti che riguardano la condizione esistenziale umana anche con riferimento ad esperienze locali, nazionali e internazionali;
– alla promozione della formazione e della ricerca nell’ambito esteso della sofferenza, della cura, del sostegno, dello sviluppo dei saperi e delle pratiche sociali.
L’Associazione potrà pertanto svolgere qualunque attività finalizzata a raggiungere i predetti scopi e quindi, a titolo esemplificativo:
a) organizzare meetings, conferenze, convegni, congressi, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, ricerche e programmi di studi nei predetti ambiti; procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
b) pubblicizzare la propria attività anche con l’istituzione di un sito ufficiale web dell’Associazione;
c) sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nei settori d’interesse dell’Associazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;
d) promuovere la pubblicazione, la diffusione e l’internazionalizzazione di volumi, articoli e report, nonché la produzione di documentari e filmati nei predetti ambiti;
e) promuovere premi per produzioni di lavori scientifici o artistici di rilevante valore culturale, nonché studi e ricerche in collaborazione con università ed enti di ricerca idonei a favorire un organico contatto tra la Associazione e il mondo della cultura e della società civile;
f) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima.
Per raggiungere i suoi scopi l’Associazione può agire in collaborazione con enti pubblici o privati stipulando apposite convenzioni e accordi.
Art. 4 – L’Associazione è aperta a coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano l’impostazione culturale.
Sono soci dell’Associazione e componenti dell’Assemblea, con diritto di voto:
– soci fondatori: le persone che hanno dato vita all’Associazione e sono così indicate nell’atto costitutivo;
– soci ordinari: persone o enti che aderiscono all’Associazione, impegnandosi a versare, sino a quando permanga il vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
– soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera rilevante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, professionale od economico alle attività dell’Associazione e che possono essere esonerati, con delibera del Consiglio Direttivo, dal versamento di quote annuali.
Art. 5 – L’ammissione dei soci ordinari e sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda sottoscritta dal richiedente e controfirmata da almeno tre associati.
Art. 6 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi statutari in conformità a quanto precisato nel presente statuto.
In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo interviene a tutela dell’Associazione e dei suoi interessi con le sanzioni previste dallo statuto e/o da apposito regolamento.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) Il Presidente Onorario dell’Associazione.
b) L’Assemblea dei soci.
c) Il Consiglio Direttivo.
d) Il Presidente del Consiglio Direttivo.
e) Il Comitato Tecnico Scientifico, se nominato.
f) Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
Art. 8 – Il Presidente Onorario
La carica di Presidente Onorario dell’Associazione è attribuita al Professor Emanuele Severino, vita natural durante, a meno di una sua rinuncia o di una sua diretta e diversa indicazione.
Il Presidente Onorario rappresenta presso le sedi pubbliche ed istituzionali l’Associazione unitamente al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Onorario partecipa all’attività del Consiglio Direttivo e degli altri Organi dell’Associazione.
Art. 9 – Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci rappresenta l’ambito di confronto e di decisione al fine di assicurare il perseguimento delle finalità dell’Associazione, determinandone le linee generali di attività e definendo le modalità e i criteri per la corretta gestione.
L’Assemblea è composta da tutti i soci – fondatori, ordinari e sostenitori – ciascuno dei quali ha diritto di voto calcolato per teste.
Essa è convocata almeno due volte all’anno in via ordinaria:
– entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
– entro il mese di ottobre, per approvare il programma di attività dell’anno successivo e il relativo bilancio preventivo.
L’assemblea è convocata in via straordinaria quando ciò sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno un decimo degli associati o dal Collegio dei Revisori.
In prima convocazione l’assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
L’assemblea che debba deliberare in ordine a modifiche dello statuto è validamente costituita, sia in prima che in successiva convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci fondatori e di tanti altri soci che rappresentino complessivamente la maggioranza dei soci iscritti; le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti purchè con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori presenti all’assemblea stessa.
La convocazione dell’assemblea è fatta con avviso ai soci pubblicato sul sito internet dell’Associazione e trasmesso via mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari e dei principali atti dell’Associazione deve essere data notizia mediante pubblicazione nel sito internet dell’Associazione.
Nell’avviso di convocazione della riunione possono essere indicate le modalità, definite dall’Ufficio di Presidenza, per la partecipazione, in via telematica o con video-conferenza, alla riunione o anche semplicemente al voto su singole deliberazioni da parte di soci assenti.
Di tale partecipazione e dei voti così espressi si farà menzione nel verbale della riunione.
Art. 10 – Compiti dell’Assemblea
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
– approva i bilanci preventivo e consuntivo;
– approva i regolamenti interni;
– delibera in ordine ad ogni altra materia che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno di sottoporre al voto dei soci.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione e devoluzione del suo patrimonio.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale della riunione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo se presente presiede di diritto.
Le deliberazioni dell’assemblea sono trascritte in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e tenuto in conformità alle disposizioni di legge.
Art. 11 — Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione ed esecutivo dell’Associazione.
Il Consiglio è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri secondo la deliberazione tempo per tempo presa dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea dei soci e dura in carica per il tempo stabilito dall’assemblea che lo nomina, comunque non superiore a 5 (cinque) anni.
Ciascun socio può essere candidato a consigliere da almeno un socio fondatore.
Ogni socio può proporre un numero di candidati pari alla metà di candidati da eleggere.
I nomi dei soci candidati vengono scritti in ordine alfabetico su unica lista.
I soci esprimono il proprio voto apponendo una croce a fianco del nome dei candidati prescelti; il voto è validamente espresso quando sia in tal modo indicata almeno la metà dei consiglieri da eleggere.
L’elezione è segreta.
Per le prime tre consiliature almeno i due terzi dei componenti il Consiglio devono essere scelti tra i soci fondatori.
In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione dal Consiglio stesso, durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio decade.
Il Consiglio decade anche in caso di dimissioni congiuntamente del Presidente e dei Vice Presidenti.
Il Presidente, i Vice Presidenti e i consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’ufficio.
Art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi dell’Associazione per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 3 del presente Statuto, che sottopone tempo per tempo all’approvazione dell’assemblea;
b) propone eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità dell’Associazione;
c) delibera in caso di scioglimento della Associazione, in merito alla devoluzione del patrimonio;
d) predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e la relazione che li accompagna;
e) compie ogni atto di gestione ordinaria e di straordinaria amministrazione necessario od opportuno in relazione all’attuazione dei compiti dell’Associazione di cui al precedente art. 3;
f) delibera in ordine all’accettazione di donazioni e di contributi comunque denominati, nonché in ordine all’acquisto e all’alienazione di beni immobili, di titoli e di partecipazioni;
g) definisce i criteri di investimento del patrimonio e assume ogni deliberazione al riguardo;
h) delibera l’assunzione e il licenziamento di eventuale personale dipendente e ogni provvedimento relativo ai rapporti di impiego e/o di collaborazione eventualmente in essere;
i) predispone i Regolamenti interni e le loro eventuali modifiche da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
j) istituisce il Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui ai successivi artt. 21 e 22.
Art. 13 – Adunanze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce:
– in seduta ordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, per l’adempimento dei compiti di sua competenza, e l’approvazione di atti di ordinaria gestione o su richiesta del Presidente Onorario;
– in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente Onorario e/o il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso o a seguito di richiesta dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua mancanza, impedimento o assenza, da un Vicepresidente, da lui designato, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione trasmesso a ciascun membro del Consiglio e ai Revisori, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza – o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima dell’adunanza – mediante qualunque mezzo idoneo a far constare l’avvenuto ricevimento, quali ad esempio telegramma, telefax, e-mail.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri; ai fini del computo della maggioranza si considera anche la partecipazione del Presidente Onorario.
E’ valida comunque la riunione, pur in mancanza di formale convocazione, quando vi intervengano tutti i componenti del Consiglio Direttivo in carica ed i revisori eventualmente nominati.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo, i consiglieri potranno partecipare anche collegandosi in audio e/o videoconferenza con modalità tali da consentire al Presidente e al segretario verbalizzante di identificare il consigliere collegato e di avere esatta conoscenza delle opinioni e dei voti da esso espressi.
Ai fini della validità della riunione la maggioranza dei consiglieri dovrà essere fisicamente presente nel luogo della riunione stessa.
Le adunanze del Consiglio Direttivo vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, da un Vicepresidente o da Consigliere, da lui designato.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.
Per le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre alla Assemblea, occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull’apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza.
Art. 14 – Decadenza dei Consiglieri
I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.
Art. 15 – Presidente e Vicepresidenti
Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta fra i membri del Consiglio Direttivo. Con le stesse modalità vengono eletti anche i due Vice Presidenti, costituendosi così l’Ufficio di Presidenza.
In fase di prima costituzione tale Ufficio è rappresentato dall’Ufficio di Presidenza del Comitato promotore.
Presidente e Vicepresidenti durano in carica per il periodo determinato dal Consiglio Direttivo, comunque non superiore a cinque anni.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione avanti a terzi in genere e in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti compiuti dall’Associazione; può gestire i conti correnti bancari e postali e le procedure agli incassi; previa approvazione del Consiglio direttivo, può conferire ad altri componenti il Consiglio Direttivo od anche a singoli soci procura speciale per il compimento di singoli atti o complesso di atti.
Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio Direttivo e cura le relazioni con enti, organismi e istituzioni in genere e con imprese pubbliche e private, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
Il Presidente esercita tutti i poteri d’iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell’Associazione.
In caso di improrogabile urgenza, l’Ufficio di Presidenza adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone al Consiglio medesimo alla prima riunione.
Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, cura l’osservanza dello Statuto.
In caso di sua assenza od impedimento le attribuzioni del Presidente competono a ognuno dei due Vicepresidenti che lo sostituiscono, operando congiuntamente.
Art. 16 – Il controllo dei conti
In tutti i casi in cui l’Associazione riceva contributi comunque denominati, da enti pubblici e/o da enti o società controllate da enti pubblici, il Consiglio Direttivo dovrà nominare, per un migliore controllo sulla gestione, un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i tecnici del settore.
I revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Essi accompagnano con una propria relazione, presentata all’assemblea, i bilanci annuali.
L’organo di controllo può comunque essere nominato anche fuori dall’ipotesi sopra indicata qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Art. 17 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da conferimenti in denaro e/o in valori mobiliari e/o beni immobili, contributi, donazioni o lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale o altre utilità provenienti da Enti pubblici e Privati e sono prioritariamente impiegate per sostenere le spese di funzionamento dell’Associazione e dei programmi da essa deliberati per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 3 dello statuto.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Tutte le rendite e le risorse dell’Associazione sono impiegate per il funzionamento dell’Associazione e per il perseguimento degli scopi statutari; non è quindi consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, agli associati o a terzi in genere, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o quote di patrimonio durante la vita dell’Associazione.
Art. 18 — Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, che trasmette all’assemblea, unitamente alla propria relazione sulla gestione, e alla relazione del Collegio dei Revisori, se nominato, e ad ogni altro documento prescritto dalla legge per l’approvazione.
L’assemblea delibera l’approvazione del bilancio entro il successivo 30 aprile; quando particolari esigenze lo richiedano il termine per l’approvazione del bilancio può essere prorogato sino al 30 giugno.
Il bilancio economico di previsione deve essere presentato all’assemblea entro il 30 ottobre di ogni anno unitamente al programma di attività per l’anno successivo.
Art. 19 — Adesione ai principi e agli scopi dell’Associazione
Le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti in genere, che condividano i fini dell’Associazione e intendano contribuire alla realizzazione dei suoi scopi possono manifestare la loro adesione ai principi e scopi dell’Associazione.
Possono partecipare, come anche i terzi in genere, al sostentamento e alle spese di gestione dell’Associazione mediante versamenti di somme di denaro, il conferimento in beni materiali od immateriali o beni strumentali (materiali, attrezzature e simili) ovvero con un’attività, anche professionale. I vari contributi sono destinati allo svolgimento delle attività dell’Associazione e alla copertura delle spese annuali di esercizio o di realizzazione di specifiche attività dell’Associazione.
Art. 20 – Ulteriori adesioni di Istituzioni pubbliche e private
Gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università, gli Istituti di ricerca, Associazioni culturali ed Aziende possono comunque manifestare la loro volontà di aderire ai principi e agli scopi dell’Associazione e concedere all’Associazione il loro patrocinio anche per singole e specifiche iniziative.
Art. 21 – Faculty o Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo può istituire Faculty o Comitati scientifici, anche tematici o di scopo, sulla base di un Regolamento Interno, approvato dal Consiglio Direttivo, dove saranno descritte le modalità di partecipazione, di collaborazione, di nomina, di direzione, di coordinamento. Eventuali e successive modifiche al regolamento potranno essere proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio.
Il Presidente del Consiglio Direttivo può assumere anche l’incarico di presidente di Faculty o di Comitati scientifici.
Art. 22 Compiti di Faculty e di Comitati scientifici
Faculty e Comitati scientifici hanno il compito di supervisionare il valore scientifico delle iniziative culturali e delle pubblicazioni e la possibilità di proporre e promuovere iniziative ed eventi finalizzati al conseguimento degli scopi della Associazione.
Art. 23 – Estinzione e clausola di rinvio
Nei casi di cessazione previsti dalla legge, in analogia a quanto previsto per le persone giuridiche il Consiglio Direttivo:
- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11 e 21 delle Disposizioni del medesimo;
- determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell’art. 31 del Codice Civile osservando le disposizioni vigenti, fermo l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a favore di Istituzioni e Fondazioni che abbiano gli stessi fini, privilegiando eventualmente quegli Enti e Istituzioni che hanno aderito ai principi e agli scopi dell’Associazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.